L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento europeo 842/2006 precisa: «entro il 4 luglio 2009, gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prenderanno in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo nel caso in cui i loro il personale sia in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ».
Questa misura si riferisce a tutte le società operanti in impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore i cui circuiti contengano gas fluorurati ad effetto serra.
Comunicare ora il tuo numero di certificazione al fornitore refrigerante. Per ulteriori informazioni contattate la vostra agenzia locale Climalife.
Scarica il Regolamento Europeo 842/2006
Data: 24 Aprile 2009