Il nuovo regolamento 1005/2009 del 16 settembre 2009, apparso sul giornale ufficiale dell’Unione Europea il 31/10/2009, abroga il regolamento 2037/2000 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.
Questo nuovo regolamento annuncia le regole e le informazioni da comunicare sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono ( quindi gli HCFC ).
Ricorda : Divieto di utilizzare HCFC vergini dal 1°gennaio 2010.
Le principali modifiche o aggiunte in rapporto al regolamento 2037/2000 portano essenzialmente a:
–Divieto di fornire HCFC riciclati a titolo gratuito o oneroso ( Articolo 11-4 ).
Gli HCFC riciclati << possono unicamente essere utilizzati dall’impresa che effettua il recupero nel quadro della manutenzione o mantenimento o per il motivo che il recupero è stato effettuato nel quadro della manutenzione o del mantenimento>>.
– obbligo per l’operatore e il detentore dell’installazione di tenere un registro della movimentazione degli HCFC riciclati, rigenerati o distrutti. Le imprese che utilizzano HCFC rigenerati al di fuori della manutenzione o del mantenimento degli installazioni dovranno signare sul loro registro il fornitore del prodotto rigenerato.Le imprese che utilizzano HCFC riciclati dovranno dichiarare la fonte degli stessi.( Articolo 11-7 )
Scaricate il regolamento 1005/2009
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Conformemente a questo regolamento, il nostro R-22 rigenerato, commercializzato ed etichettato con il nome di R-22T, presenta performance equivalenti a quelle di una sostanza vergine e vi assicura un prodotto di qualità senza rischi per le vostre installazioni.
Al contrario, un prodotto riciclato che ha subito una semplice pulizia di base non offre la stessa sicurezza nell’utilizzo in termini di performance frigorifere e di affidabilità.
Se avete necessità di ulteriori spiegazioni regolamentari o tecniche, contattate il vostro rappresentante commerciale Climalife