Il Regolamento Europeo 2037/2000 del 29 Giugno 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 29 settembre 2000 ed entrato in vigore il 1° ottobre.
1. Per quanto riguarda i CFC: questi sono stati proibiti dal mercato il 1° ottobre 2000. Il loro uso è stato vietato in usi manutentivi dal 31 dicembre 2000 (il che non significa che le installazioni devono essere smantellate).
2. Per quanto riguarda gli HCFC: l’ uso di HCFC vergini in tutti i sistemi di refrigerazione e condizionamento è vietato, con due eccezioni:
– Il loro uso nelle apparecchiature fisse di controllo del clima di potenza inferiore a 100 kW è stato vietato dal 1 ° luglio 2002.
– Il loro impiego in sistemi reversibili di climatizzazione e pompe di calore è stato vietato dal 1 ° gennaio 2004.
3. L’uso di HCFC vergini è vietato dal 1 ° gennaio 2010 e il loro utilizzo per qualsiasi scopo è vietato dal 1 ° gennaio 2015. (Questo significa che solo gli HCFC riciclati saranno autorizzati tra il 2010 e il 2015.)
4. Devono essere recuperato da tutti i sistemi di refrigerazione e di controllo del clima dal 1 ottobre 2000, con un periodo di grazia per le attrezzature di raffreddamento domestico fino al 31 dicembre 2001.
5. Imballaggi a perdere per gli idroclorofluorocarburi sono vietati tranne che per gli usi essenziali.
6. Una verifica annuale delle perdite su apparecchi fissi con più di 3 kg è stata resa obbligatoria.
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